Art. 6.
(Criteri per la valutazione della mordacità dei cani).

      1. La valutazione della comprovata mordacità dei cani è effettuata secondo i criteri stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 5 che deve permettere di distinguere e accertare i seguenti casi:

          a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e dalla gravità delle lesioni provocate;

          b) casi ad alto rischio, nei quali le modalità di custodia del cane non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone;

          c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato.

      2. La valutazione condotta dal veterinario dell'azienda sanitaria locale, deve sempre tenere conto dei seguenti dati:

          a) gravità della lesione provocata;

          b) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;

          c) descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;

          d) condizione di detenzione ordinaria e di cura del cane;

 

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          e) livello di educazione e di addestramento del cane;

          f) episodi di mordacità del cane già registrati o segnalati.